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CC · Codice civile svizzero
Art. 373
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210
CC
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
Ognuna delle persone vicine al paziente può adire per scritto l’autorità di protezione degli adulti facendo valere che:
non è stato ottemperato alle direttive del paziente;
gli interessi del paziente incapace di discernimento sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati;
le direttive del paziente non esprimono la sua libera volontà.
La disposizione sull’intervento dell’autorità di protezione degli adulti in caso di mandato precauzionale si applica per analogia.
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