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Art. 371

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Le direttive del paziente sono costituite in forma scritta, nonché datate e firmate.
  2. L’autore delle direttive può farne registrare la costituzione sulla tessera di assicurato con la menzione del luogo dove sono depositate. Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie, segnatamente sull’accesso ai dati.
  3. La disposizione sulla revoca del mandato precauzionale si applica per analogia.

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