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Art. 36

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale

1Il diritto di ritenzione di questo codice si estende anche alle cose venute in potere del creditore prima della sua entrata in vigore.

2Compete al creditore anche per i crediti nati prima di questo momento.

3Gli effetti dei diritti di ritenzione già costituiti sono soggetti alle disposizioni della legge nuova.

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