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Art. 334bis

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. L’indennità spettante ai figli o agli abiatici può essere fatta valere alla morte del debitore.
  2. Può essere fatta valere vivente il debitore se contro questo è eseguito un pignoramento o dichiarato il fallimento, se è sciolta la comunione o se l’azienda passa in altre mani.
  3. L’indennità non è soggetta a prescrizioni ma dev’essere fatta valere al più tardi al momento della divisione dell’eredità del debitore.

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