Torna alla legge

Art. 300

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. I terzi cui è affidata la cura di un figlio rappresentano i genitori nell’esercizio dell’autorità parentale, per quanto ciò sia indicato per il debito adempimento del loro compito e riservate misure diverse.
  2. I genitori affilianti devono essere uditi prima di ogni decisione importante.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.