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CC · Codice civile svizzero
Art. 288
Art. 287a
Art. 289
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Art. 288
Art. 287a
Art. 289
210
CC
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
La tacitazione della pretesa di mantenimento con un versamento unico può essere convenuta se l’interesse del figlio la giustifica.
Tale convenzione vincola il figlio soltanto se:
sia stata approvata dell’autorità di protezione dei minori, o dal giudice se conclusa in una procedura giudiziaria, e
la somma a titolo di tacitazione sia stata pagata all’ufficio designato.
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