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Art. 271

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Il figlio acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome.
  2. Se assume il cognome dell’altro genitore, il figlio minorenne ne acquista anche la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale, in luogo e vece di quelle anteriori.

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