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Art. 269

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. L’adozione può essere contestata giudizialmente da chi, senza motivo legale, non fu richiesto del consenso, purché il bene del figlio non risulti seriamente compromesso.
  2. L’azione non è data ai genitori, qualora possano ricorrere al Tribunale federale contro la decisione.

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