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Art. 268b

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. L’adottato e i genitori adottivi hanno diritto al rispetto del segreto dell’adozione.
  2. Le informazioni atte a identificare il minorenne adottato o i suoi genitori adottivi possono essere rese note ai genitori biologici soltanto se l’adottato è capace di discernimento e se i genitori adottivi e l’adottato vi hanno acconsentito.
  3. Le informazioni atte a identificare l’adottato maggiorenne possono essere rese note ai genitori biologici e ai loro discendenti diretti soltanto se l’adottato vi ha acconsentito.

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