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Art. 265d

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Se il minorenne è affidato in vista dell’adozione agli aspiranti all’adozione e fa difetto il consenso di uno dei genitori, l’autorità di protezione dei minori del domicilio del minorenne decide, a richiesta del tutore o del curatore, di un ufficio per il collocamento oppure degli aspiranti all’adozione e, di regola, prima dell’affidamento, se si possa prescindere da tale consenso.1
  2. Negli altri casi, la decisione è presa al momento dell’adozione.
  3. .2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699;FF 2015 793).

  2. Abrogato dalla cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699;FF 2015 793).

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