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Art. 265a

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Per l’adozione è richiesto il consenso del padre e della madre dell’adottando.
  2. Il consenso dev’essere dato, oralmente o per scritto, all’autorità di protezione dei minori1del domicilio o della dimora dei genitori o dell’adottando e registrato a verbale.
  3. È valido anche ove non indicasse gli aspiranti all’adozione o questi non fossero ancora designati.2

Footnotes

  1. Nuova espr. giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725;FF 2006 6391). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699;FF 2015 793).

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