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Art. 259

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Se i genitori si uniscono in matrimonio, ai figli prenati s’applicano per analogia le disposizioni sui figli nati durante il matrimonio, tosto che la paternità del marito sia stata stabilita per riconoscimento o per sentenza del giudice.
  2. Il riconoscimento può essere contestato:
  3. dalla madre;
  4. dal figlio o, dopo la sua morte, dai suoi discendenti, se la comunione domestica dei coniugi è cessata durante la sua minore età o il riconoscimento è stato pronunciato soltanto dopo il compimento del suo dodicesimo anno d’età;
  5. dal Comune di origine o di domicilio del marito;
  6. dal marito.
  7. Le disposizioni sulla contestazione del riconoscimento sono applicabili per analogia.

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