Se i genitori si uniscono in matrimonio, ai figli prenati s’applicano per analogia le disposizioni sui figli nati durante il matrimonio, tosto che la paternità del marito sia stata stabilita per riconoscimento o per sentenza del giudice.
Il riconoscimento può essere contestato:
dalla madre;
dal figlio o, dopo la sua morte, dai suoi discendenti, se la comunione domestica dei coniugi è cessata durante la sua minore età o il riconoscimento è stato pronunciato soltanto dopo il compimento del suo dodicesimo anno d’età;
dal Comune di origine o di domicilio del marito;
dal marito.
Le disposizioni sulla contestazione del riconoscimento sono applicabili per analogia.
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