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Art. 255a

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Se al momento della nascita del figlio la madre è sposata con una donna, e se il figlio è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo le disposizioni della legge del 18 dicembre 19981sulla medicina della procreazione, questa è considerata l*’* altro genitore.
  2. Se muore o è dichiarata scomparsa, la moglie della madre è considerata essere l’altro genitore se l’inseminazione ha avuto luogo prima del suo decesso o del pericolo di morte o dell’ultima notizia.

Footnotes

  1. RS 810.11

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