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Art. 246

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale

1Il marito può esigere che la moglie contribuisca in equa misura a sostenere gli oneri del matrimonio.

2Ove i coniugi non possono accordarsi, l’ammontare del contributo è stabilito dall’autorità competente a richiesta di uno di essi.

3Il marito non è tenuto a restituire i contributi della moglie.

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