Torna alla legge

Art. 233

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale

1La comunione prorogata è sciolta in virtù di legge:

  1. per morte o per nuove nozze del coniuge superstite;
  2. per fallimento del coniuge superstite o dei figli.

2In caso di fallimento di uno solo dei figli, gli altri membri della comunione possono domandare la sua esclusione.

3In caso di fallimento del padre o di pignoramento dei beni della comunione, i figli subentrano nei diritti della madre defunta.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.