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Art. 221

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale

1Durante e dopo il matrimonio la moglie risponde per il solo valore dei suoi beni riservati:

  1. per i debiti da essa contratti sotto questa espressa riserva;
  2. per i debiti che essa ha contratto senza il consenso del marito;
  3. per i debiti da essa contratti eccedendo i suoi diritti di rappresentanza dell’unione coniugale.

2È in ogni caso riservata l’azione di indebito arricchimento.

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