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Art. 219

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale

Il marito risponde personalmente e con la sostanza comune:

  1. per i debiti d’ambedue i coniugi anteriori al matrimonio;
  2. per quelli contratti dalla moglie in rappresentanza dell’unione coniugale;
  3. per tutti gli altri debiti fatti da lui durante il matrimonio, o dalla moglie a carico della comunione.

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