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Art. 174

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Se un coniuge eccede il suo potere di rappresentare l’unione coniugale o se ne dimostra incapace, il giudice, ad istanza dell’altro, può privarlo in tutto od in parte della rappresentanza.
  2. Il coniuge istante può comunicare la privazione a terzi soltanto con avviso personale.
  3. La privazione è opponibile ai terzi di buona fede soltanto quando sia stata pubblicata per ordine del giudice.

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