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Art. 131

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Se l’obbligo di mantenimento non è adempiuto, un ufficio specializzato designato dal diritto cantonale aiuta in maniera adeguata e di regola gratuitamente l’avente diritto che ne faccia richiesta a ottenere l’esecuzione della pretesa di mantenimento.
  2. Il Consiglio federale definisce le prestazioni di aiuto all’incasso.

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