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Art. 124c

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Le pretese reciproche dei coniugi su prestazioni d’uscita o su parti di rendite sono compensate. La compensazione delle pretese su una rendita è compiuta prima di convertire la parte di rendita assegnata al coniuge creditore in una rendita vitalizia.
  2. Le prestazioni d’uscita possono essere compensate con parti di rendite soltanto se i coniugi e i loro istituti di previdenza professionale vi acconsentono.

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