Un coniuge può domandare la nullità del matrimonio se:
al momento della celebrazione del matrimonio era, per causa transitoria, incapace di discernimento;
aveva dichiarato per errore di acconsentire alla celebrazione, sia che non intendesse sposarsi, sia che credesse di sposare un’altra persona;
aveva contratto matrimonio perché intenzionalmente indotto in errore su qualità personali essenziali dell’altro;
4.1 .
Footnotes
Abrogato dalla cifra I n. 3 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035;FF 2011 1987). ↩
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