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Annex 1

192.12LSOFederal Act1 gen 2008Fonte originale

(art. 34)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

Sono abrogati:

  1. il decreto federale del 30 settembre 19551concernente la conclusione o la modificazione di accordi con organizzazioni internazionali intesi a stabilire il loro statuto giuridico nella Svizzera;
  2. la legge federale del 5 ottobre 20012concernente la partecipazione e l’aiuto finanziario alla Fondazione del Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa;
  3. la legge federale del 23 giugno 20003concernente gli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra.

II

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

.4

Footnotes

  1. [RU 1956 1227]

  2. [RU 2002 1902]

  3. [RU 2000 2979]

  4. Le mod. possono essere consultate allaRU 2007 6637.

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