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Art. 27a

173.32LTAFFederal Act1 gen 2007Fonte originale
  1. Il Dipartimento federale delle finanze è competente per l’approntamento, la gestione e la manutenzione degli edifici utilizzati dal Tribunale amministrativo federale. Esso tiene adeguatamente in considerazione le esigenze del Tribunale amministrativo federale.
  2. Il Tribunale amministrativo federale sopperisce autonomamente ai suoi bisogni in beni e servizi nell’ambito della logistica.
  3. I dettagli della collaborazione tra il Tribunale amministrativo federale e il Dipartimento federale delle finanze sono retti per analogia dalla convenzione tra il Tribunale federale e il Consiglio federale di cui all’articolo 25a capoverso 3 della legge del 17 giugno 20051sul Tribunale federale; è fatta salva una convenzione diversa conclusa tra il Tribunale amministrativo federale e il Consiglio federale.

Footnotes

  1. RS 173.110

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