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Art. 10

173.110.132RVTFLegislation The Federal Courts1 gen 2007Fonte originale
  1. La Commissione amministrativa emana le direttive necessarie al regolare esercizio della vigilanza.
  2. Le direttive concernono in particolare i seguenti campi:
    1. la statistica;
    2. il personale;
    3. il rapporto sulla gestione;
    4. il preventivo e il consuntivo;
    5. il disbrigo degli incarti;
    6. 1 la protezione dei dati.
  3. Prima di emanare le direttive, i Tribunali vengono interpellati.

Footnotes

  1. Introdotta dal n. I dell’O del TF del 12 giu. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 408).

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