172.220.111.31O-OPersDepartmental Ordinance1 gen 2002Fonte originale
(art. 74 OPers)
Si ritengono idee le proposte di miglioramento riguardanti il prodotto, il procedimento e il settore sociale.
Il valore di un’idea dipende dalla sua utilità economica, dai risparmi che essa consente di ottenere, dai vantaggi che ne derivano, dalle sue possibilità di attuazione, dal suo carattere innovativo, dalla sua realizzabilità, dalla sua sostenibilità e dai costi della sua realizzazione.
Il sistema dei premi deve essere trasparente e comprensibile e deve essere elaborato in modo proporzionalmente decrescente all’aumento di valore dell’idea.
L’importo massimo di un premio ammonta a 15 000 franchi.
Per promuovere il lavoro in gruppo e i settori d’innovazione più importanti è possibile raddoppiare l’importo massimo di cui al capoverso 4.
I premi e le prestazioni sono iscritti nella rubrica «retribuzione del personale» e sono a carico dell’unità organizzativa che trae beneficio dall’idea.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.