(art. 72 cpv. 2 lett. f OPers)
- Gli impiegati ai quali non è più messo a disposizione un posto di lavoro nei locali del datore di lavoro per l’intera durata del lavoro convenuta ricevono un importo forfettario annuo. Questo importo include la compensazione della parte della pigione dei locali privati utilizzati come pure la compensazione delle spese per la mobilia, il maggiore consumo di energia elettrica e i mezzi di comunicazione nonché di eventuali altre spese.
- Per gli impiegati con un tasso di occupazione del 100 per cento, l’importo forfettario secondo il capoverso 1 ammonta a 200 franchi all’anno per ogni 20 per cento di durata annua del lavoro prestata sotto forma di lavoro mobile. Per gli impiegati occupati a tempo parziale, l’importo forfettario si riduce conformemente alla durata del lavoro prestata.