(art. 72 cpv. 2 lett. d OPers)
- Agli impiegati sono rimborsate le spese di trasloco se:
- il datore di lavoro ha loro assegnato un nuovo luogo di lavoro; oppure
- il datore di lavoro ha loro imposto di prendere o lasciare un alloggio di servizio.
- Se il trasloco da un alloggio di servizio avviene per cessazione del rapporto di lavoro, non sono rimborsate spese di trasloco.
- I dipartimenti disciplinano i dettagli nel proprio settore.