172.220.111.31O-OPersDepartmental Ordinance1 gen 2002Fonte originale
(art. 67 OPers)
Le vacanze devono essere prese in modo proporzionale prima della modifica del tasso di occupazione.
Se vengono presi meno giorni di vacanza, per determinare i giorni di vacanza secondo il nuovo tasso di occupazione occorre sommare la durata complessiva dei restanti giorni di vacanza del precedente tasso di occupazione e le vacanze spettanti secondo il nuovo tasso di occupazione, dividendo il risultato per la durata giornaliera del lavoro prevista dal nuovo tasso di occupazione.
Se vengono presi giorni di vacanza in eccesso, per determinare i giorni di vacanza secondo il nuovo tasso di occupazione occorre sottrarre la durata complessiva dei giorni di vacanza presi in eccesso del precedente tasso di occupazione dalle vacanze spettanti secondo il nuovo tasso di occupazione, dividendo il risultato per la durata giornaliera del lavoro prevista dal nuovo tasso di occupazione.
La modifica del tasso di occupazione può essere eseguita soltanto se in base al calcolo secondo i capoversi 2 e 3 il diritto alle vacanze secondo l’articolo 67 capoverso 1 OPers è garantito.
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