172.220.111.31O-OPersDepartmental Ordinance1 gen 2002Fonte originale
(art. 57 cpv. 3 OPers)
Le prestazioni della Confederazione possono essere temporaneamente o durevolmente ridotte oppure in casi particolarmente gravi rifiutate se:
l’impiegato ha causato o peggiorato l’evento dannoso intenzionalmente o nel compimento intenzionale di un crimine o di un delitto; oppure
l’impiegato si è esposto consapevolmente a un pericolo eccezionale o ha affrontato un’impresa rischiosa.
In caso di grave negligenza sono determinanti i principi dell’articolo 37 della legge federale del 20 marzo 19811sull’assicurazione contro gli infortuni.