172.220.111.31O-OPersDepartmental Ordinance1 gen 2002Fonte originale
(art. 45 OPers)
Per ogni ora di lavoro ordinata la domenica e i giorni festivi è versata un’indennità pari al 33 per cento dello stipendio orario.
Sono ritenuti giorni festivi che danno diritto a indennità quelli menzionati nell’articolo 66 capoverso 2 OPers.1
Per ogni ora di lavoro notturno ordinata tra le ore 20 e le ore 6 oppure il sabato dalle ore 18 è versata un’indennità di 7.07 franchi.2
Per gli impiegati delle aziende industriali le indennità ai sensi dei capoversi 1 e 3 sono disciplinate di massima dalla legge del 13 marzo 19643sul lavoro. La definizione delle aziende industriali e la fissazione dell’importo delle indennità avviene d’intesa con l’UFPER.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1605). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 796). ↩