172.220.111.31O-OPersDepartmental Ordinance1 gen 2002Fonte originale
(art. 41 OPers)
Le prestazioni pecuniarie sono versate su un conto in Svizzera dell’avente diritto.
Sono versati in tredici parti:
lo stipendio (art. 36 OPers) e gli aumenti di stipendio (art. 39 OPers);
le indennità di funzione (art. 46 OPers);
le indennità speciali (art. 48 OPers);
le indennità in funzione del mercato del lavoro (art. 50);
la compensazione del rincaro versata sullo stipendio e sull’indennità dello stipendio conformemente alle lettere a–d (art. 44 OPers);
1 l’indennità in contanti in caso di orario di lavoro basato sulla fiducia.
L’indennità di residenza (art. 43 OPers), l’assegno familiare (art. 51 OPers) e le prestazioni che integrano l’assegno familiare (art. 51a OPers) sono versati in dodici parti.2
La tredicesima parte delle prestazioni ai sensi del capoverso 2 è versata nel modo seguente:
per i mesi da gennaio a novembre: a novembre;
per il mese di dicembre: a dicembre.
Chi lascia l’Amministrazione federale prima del mese di novembre riceve insieme con l’ultimo stipendio mensile un importo proporzionale.
Footnotes
Introdotta dalla cifra I dell’O del DFF del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2249). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3811). ↩
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