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Art. 79

172.021PAFederal Act1 ott 1969Fonte originale
  1. Le decisioni, comprese quelle su ricorso, possono essere impugnate mediante ricorso all’Assemblea federale se una legge federale lo prevede.1
  2. Il ricorso dev’essere inviato all’Assemblea federale entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
  3. Salvo ordinanza d’urgenza del Consiglio federale, il ricorso non ha effetto sospensivo.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’8 ott. 1999 concernente adeguamenti procedurali alla nuova Cost. federale, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 416;FF 1999 6784).

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