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Art. 75

172.021PAFederal Act1 ott 1969Fonte originale
  1. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia istruisce la causa.
  2. Se il ricorso concerne quel Dipartimento, il Consiglio federale incarica dell’istruzione un altro Dipartimento.
  3. Il Dipartimento incaricato dell’istruzione presenta al Consiglio federale una proposta di decisione ed esercita fino alla decisione le competenze spettanti al Consiglio federale come autorità di ricorso.

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