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Art. 7e

172.010LOGAFederal Act1 ott 1997Fonte originale
  1. Il Consiglio federale può emanare una decisione fondata sull’articolo 184 capoverso 3 o sull’articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale:
    1. se la salvaguardia degli interessi del Paese lo esige; o
    2. per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna.
  2. Il Consiglio federale informa l’organo competente dell’Assemblea federale al più tardi 24 ore dopo la propria decisione.

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