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LOGA · Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione
Art. 61
Art. 60
Art. 61a
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Art. 61
Art. 60
Art. 61a
172.010
LOGA
Federal Act
1 ott 1997
Fonte originale
Non possono essere simultaneamente membri del Consiglio federale:
due persone che sono unite in matrimonio, vivono in unione domestica registrata o convivono di fatto;
i parenti, compresi gli affini, in linea retta e fino al quarto grado in linea collaterale;
due persone i cui coniugi o partner registrati sono fratelli o sorelle.
Questa regola, applicata per analogia, vale anche tra il cancelliere della Confederazione e i membri del Consiglio federale.
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