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Art. 61

172.010LOGAFederal Act1 ott 1997Fonte originale
  1. Non possono essere simultaneamente membri del Consiglio federale:
    1. due persone che sono unite in matrimonio, vivono in unione domestica registrata o convivono di fatto;
    2. i parenti, compresi gli affini, in linea retta e fino al quarto grado in linea collaterale;
    3. due persone i cui coniugi o partner registrati sono fratelli o sorelle.
  2. Questa regola, applicata per analogia, vale anche tra il cancelliere della Confederazione e i membri del Consiglio federale.

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