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Art. 57l

172.010LOGAFederal Act1 ott 1997Fonte originale

Gli organi federali possono registrare dati personali e dati concernenti persone giuridiche derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica per le seguenti finalità:1

  1. tutti i dati, compresi i contenuti della posta elettronica: per garantirne la salvaguardia (copie di riserva);
  2. dati riguardanti l’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica:2

1. per mantenere la sicurezza delle informazioni e dei servizi,

2. per assicurare la manutenzione tecnica dell’infrastruttura elettronica,

3. per controllare il rispetto dei regolamenti di utilizzazione,

4.3 per risalire agli accessi all’infrastruttura elettronica,

5. per registrare i costi derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica;

c. i dati concernenti i tempi di lavoro del personale: per la gestione del tempo di lavoro;

d. i dati concernenti l’ingresso o l’uscita dagli edifici e locali degli organi federali e la permanenza al loro interno: per garantire la sicurezza.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 13 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939).

  2. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 13 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939).

  3. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 13 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939).

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