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Art. 57c

172.010LOGAFederal Act1 ott 1997Fonte originale
  1. Si rinuncia a istituire una commissione extraparlamentare qualora il compito possa essere adempiuto più adeguatamente da un’unità dell’Amministrazione federale centrale oppure da un’organizzazione o persona esterna all’Amministrazione federale.
  2. Il Consiglio federale istituisce commissioni extraparlamentari e ne nomina i membri.
  3. I membri rimangono in funzione quattro anni.
  4. Se un seggio è vacante si procede a una nomina complementare.

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