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Art. 57

172.010LOGAFederal Act1 ott 1997Fonte originale
  1. Il Consiglio federale e i dipartimenti possono far capo alla consulenza di organizzazioni e persone esterne all’Amministrazione federale.
  2. 1

Footnotes

  1. Abrogato dall’all. cifra I della LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5941;FF 2007 6027).

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