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Art. 53

172.010LOGAFederal Act1 ott 1997Fonte originale
  1. La Conferenza dei segretari generali dirige, sotto la presidenza del cancelliere della Confederazione, i lavori di coordinamento in seno all’Amministrazione federale.
  2. Essa assume il coordinamento di compiti o affari dei quali non si occupa nessun altro organo di coordinamento, specialmente nel quadro della preparazione degli affari del Consiglio federale.
  3. Su decisione del Consiglio federale, può trattare affari interdipartimentali e prepararli per il Consiglio stesso.
  4. Il segretario generale dell’Assemblea federale può partecipare con voto consultivo alla Conferenza dei segretari generali.1

Footnotes

  1. Introdotto dall’all. n. 3 della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 273; FF 1999 41784961).

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