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Art. 36

172.010LOGAFederal Act1 ott 1997Fonte originale
  1. Il Consiglio federale e i capi di dipartimento definiscono gli obiettivi dell’Amministrazione federale e fissano le priorità.
  2. Quando delegano l’esecuzione diretta dei compiti a gruppi di lavoro o a unità dell’Amministrazione federale, li dotano delle competenze e dei mezzi necessari.
  3. Valutano le prestazioni dell’Amministrazione federale e controllano periodicamente gli obiettivi che le hanno posto.
  4. Vegliano affinché i collaboratori siano selezionati con cura e assicura il loro perfezionamento.

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