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Art. 34

172.010LOGAFederal Act1 ott 1997Fonte originale
  1. In collaborazione con i dipartimenti, il portavoce del Consiglio federale prende le misure necessarie per informare l’opinione pubblica.
  2. Il cancelliere della Confederazione garantisce l’informazione interna tra Consiglio federale e dipartimenti.

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