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Art. 10a

172.010LOGAFederal Act1 ott 1997Fonte originale
  1. Il Consiglio federale designa un membro della direzione della Cancelleria federale quale portavoce del Consiglio federale.
  2. Il portavoce del Consiglio federale:
    1. informa l’opinione pubblica su incarico del Consiglio federale;
    2. fornisce consulenza al Consiglio federale e ai suoi membri nelle questioni inerenti all’informazione e alla comunicazione;
    3. coordina le attività d’informazione del Consiglio federale, dei dipartimenti e della Cancelleria federale.

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