Se dopo tre deliberazioni di dettaglio in ciascuna Camera sussistono ancora divergenze, viene istituita una conferenza di conciliazione. La conferenza deve cercare di conseguire un’intesa.
Le commissioni incaricate dell’esame preliminare inviano ognuna 13 membri nella conferenza di conciliazione. Se la commissione di una delle Camere annovera meno di 13 membri, essa è completata fino a raggiungere questo numero di membri. La composizione delle delegazioni delle due commissioni è retta dall’articolo 43 capoverso 3.
La conferenza è diretta dal presidente della commissione della Camera prioritaria. La supplenza in caso d’impedimento del presidente e dei membri della conferenza di conciliazione è retta dalle pertinenti disposizioni contenute nei regolamenti delle Camere.1
Footnotes
Per. introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell’organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687;FF 2011 60496085). ↩
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