Se in merito a uno stesso oggetto in votazione si è in presenza di più di due proposte, queste vanno vagliate per mezzo di una votazione eventuale, fintanto che si possano contrapporre due sole proposte.
Si vota dapprima sulle proposte che presentano la più piccola divergenza contenutistica e poi, progressivamente, sulle rimanenti, in modo da risalire a quelle con la divergenza maggiore.
Se non si può determinare un chiaro ordine di votazione secondo i criteri di cui al capoverso 2, mediante votazione eventuale si vota dapprima, contrapponendole, sulle proposte dei parlamentari, poi su quelle delle minoranze di commissione ed infine su quella del Consiglio federale. L’esito dell’ultima votazione è contrapposto alla proposta della maggioranza della commissione.
Il deposito di una proposta subordinata non modifica l’ordine di votazione.1
Footnotes
Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell’organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687;FF 2011 60496085). ↩
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