I parlamentari hanno il diritto di essere informati dal Consiglio federale e dall’Amministrazione federale circa qualsiasi affare della Confederazione e di consultare la relativa documentazione, sempre che sia necessario per l’esercizio del mandato parlamentare.
Il singolo parlamentare non ha diritto a informazioni:
inerenti alle procedure di corapporto e alle deliberazioni delle sedute del Consiglio federale;
classificate come confidenziali o segrete nell’interesse della protezione dello Stato o dei servizi delle attività informative, oppure la cui trasmissione a persone non autorizzate può causare un danno agli interessi nazionali;
che devono essere trattate in modo confidenziale per ragioni inerenti alla protezione della personalità.1
Se tra un parlamentare e il Consiglio federale non vi è unanimità di vedute circa l’estensione dei diritti d’informazione, il parlamentare può appellarsi alla presidenza della Camera cui appartiene. La presidenza cerca di mediare tra il parlamentare e il Consiglio federale.
La presidenza della Camera decide definitivamente nel caso in cui tra un parlamentare e il Consiglio federale sia controverso se le informazioni richieste siano necessarie per l’esercizio del mandato parlamentare.
Qualora ritenga che un parlamentare non abbia diritto alle informazioni secondo il capoverso 2 e la mediazione della presidenza della Camera sia riuscita infruttuosa, il Consiglio federale, invece di consentire al parlamentare la consultazione dei documenti, può presentargli un rapporto.
Per preparare la mediazione, la presidenza della Camera può prendere incondizionatamente visione dei documenti del Consiglio federale e dell’Amministrazione federale.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2011 (Precisazione dei diritti d’informazione delle commissioni di vigilanza), in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4537;FF 2011 16831705). ↩
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