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Art. 45b

171.10LParlFederal Act1 dic 2003Fonte originale
  1. La commissione può svolgere le sue sedute in linea se:
    1. non può riunirsi in presenza; o
    2. deve prendere decisioni di carattere urgente o procedurale.
  2. Una seduta può essere svolta in linea soltanto se il presidente e la maggioranza dei membri della commissione hanno approvato questa modalità mediante circolazione degli atti.
  3. Le persone seguenti possono partecipare in linea a una seduta della commissione che si svolge in presenza:
    1. i membri della commissione che non possono legalmente farsi rappresentare da un supplente;
    2. i partecipanti ad audizioni secondo l’articolo 45 capoverso 1 lettere b e c.

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