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Art. 32a

171.10LParlFederal Act1 dic 2003Fonte originale
  1. Se la riunione in presenza non è possibile, l’Ufficio di una Camera può decidere di svolgere in linea singole sedute della Camera. Sono fatte salve decisioni contrarie della Camera.
  2. Le elezioni, come pure le deliberazioni segrete secondo l’articolo 4 capoverso 2, non possono essere svolte in linea.
  3. Se per motivi tecnici un parlamentare non ha potuto trasmettere il proprio voto, la votazione non è ripetuta.
  4. Salvo decisioni contrarie della Camera, l’Ufficio determina le sedute che sono svolte in linea e il loro ordine del giorno. Può adottare provvedimenti di tipo organizzativo limitati nel tempo che derogano alle disposizioni del regolamento della Camera.

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