L’Assemblea federale procede alle conferme di elezioni demandatele per legge.
Una commissione dell’Assemblea federale plenaria dà il proprio preavviso sull’elezione, eccettuata quella del segretario generale dell’Assemblea federale. La commissione può a tal fine sentire la persona interessata e una rappresentanza dell’organo che l’ha eletta. La commissione propone all’Assemblea federale plenaria di confermare o no l’elezione.
L’Assemblea federale plenaria decide a scrutinio segreto, a maggioranza dei membri votanti, circa la conferma o non conferma dell’elezione. In caso di mancata conferma, l’organo eleggente deve procedere a una nuova elezione.
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