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Art. 140

171.10LParlFederal Act1 dic 2003Fonte originale
  1. L’Assemblea federale procede alle conferme di elezioni demandatele per legge.
  2. Una commissione dell’Assemblea federale plenaria dà il proprio preavviso sull’elezione, eccettuata quella del segretario generale dell’Assemblea federale. La commissione può a tal fine sentire la persona interessata e una rappresentanza dell’organo che l’ha eletta. La commissione propone all’Assemblea federale plenaria di confermare o no l’elezione.
  3. L’Assemblea federale plenaria decide a scrutinio segreto, a maggioranza dei membri votanti, circa la conferma o non conferma dell’elezione. In caso di mancata conferma, l’organo eleggente deve procedere a una nuova elezione.

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