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Art. 137

171.10LParlFederal Act1 dic 2003Fonte originale
  1. Si procede a un’elezione complementare in caso di seggi vacanti o di mancata rielezione di un giudice.
  2. Se fino al giorno precedente quello dell’elezione il numero dei candidati annunciati all’Ufficio dell’Assemblea federale plenaria non supera quello dei seggi vacanti e se l’elezione di conferma non provoca nuove vacanze, funge da scheda una lista nominativa dove i candidati sono elencati in ordine alfabetico, altrimenti una lista non compilata con un numero di linee pari a quello dei seggi da assegnare.
  3. I primi due turni sono liberi. In quelli successivi non sono più ammessi nuovi candidati.
  4. È eliminato dall’elezione il candidato che:
    1. ottiene meno di 10 voti dal secondo turno in poi; o
    2. ottiene il minor numero di voti, dal terzo turno in poi, sempreché il numero delle candidature superi quello dei seggi vacanti e altri candidati non ottengano il suo stesso numero di voti.

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