Torna alla legge

Art. 135

171.10LParlFederal Act1 dic 2003Fonte originale
  1. L’elezione dei tribunali della Confederazione si svolge prima dell’inizio del nuovo periodo amministrativo separatamente per i diversi tribunali nonché per i giudici e i giudici supplenti.
  2. Il rinnovo avviene mediante la rielezione dei magistrati che si ripresentano oppure, in caso di seggi vacanti o di mancata rielezione di un giudice, mediante elezione complementare.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.